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Sez. 4, Sentenza n. 46001 del 29/09/2003 Ud. (dep. 28/11/2003) Rv. 227704 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato detenuto per altra causa - Legittimo impedimento a comparire - Onere dell'imputato di comunicare tempestivamente al giudice il suo stato di detenzione - Mancato assolvimento - Dichiarazione di contumacia - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227704-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, è correttamente dichiarata la contumacia dell'imputato, detenuto per altra causa e del quale non sia stata disposta la traduzione in aula, nel caso in cui la notifica sia stata regolarmente effettuata presso la sua residenza, quando lo stato di detenzione non sia conosciuto dal giudice. L'imputato, detenuto per altra causa, ha infatti l'onere di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere al giudice la propria situazione detentiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 489, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 489, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 490 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 490 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)