diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 49444 del 25/11/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257508 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Appello inammissibile - Appello del coimputato - Rigetto - Ricorso per cassazione dell'imputato il cui appello è stato dichiarato inammissibile - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso per cassazione del coimputato - Costituzione nel relativo giudizio - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257508-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO

In tema di impugnazioni, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, l'imputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione ma qualora quest'ultimo sia stato proposto dal coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo fine di far valere l'effetto estensivo in caso di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)