Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013 Cc. (dep. 18/11/2013) Rv. 258156 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Annullamento con rinvio per motivi non esclusivamente personali - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio da parte dell'imputato originariamente non ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di rinvio dall'imputato che non aveva impugnato la sentenza precedentemente annullata dalla Corte di cassazione (nella specie, per vizio di motivazione), in quanto l'effetto estensivo dell'accoglimento di un motivo comune implica esclusivamente il diritto del condannato originariamente non impugnante di partecipare al giudizio per evitare giudicati contrastanti, ma non anche una restituzione del termine, essendo ormai irrevocabile la decisione nei suoi confronti. (Conf. N. 46203 del 2013, non mass.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)