Sez. 2, Sentenza n. 2349 del 10/01/2006 Ud. (dep. 19/01/2006) Rv. 233152 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Diritto autonomo dell'imputato non impugnante a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
L'art. 587 comma primo cod. proc. pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)