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Sez. U, Sentenza n. 12065 del 24/05/2007 (Rv. 597140 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Attribuzione a privato di diritti su beni pubblici - Rapporto conseguente - Qualificazione - Concessione - Giurisdizione dell'AGA - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597140-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Nel caso in cui un ente territoriale, all'esito di un'asta pubblica abbia stipulato un contratto col privato volto ad attribuirgli usi eccezionali su beni pubblici (nella specie, diritto di erbatico su beni demaniali), il rapporto che ne scaturisce non ha natura contrattuale privatistica, mantenendo l'amministrazione una posizione di supremazia e difettando quindi il requisito della posizione paritetica delle parti, ma di concessione di bene pubblico; pertanto, la controversia con cui il privato fa valere la perdurante validità del rapporto e il diritto al godimento del bene contro atti diretti al suo recupero, in riferimento alla pretesa cessazione della concessione, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)