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Sez. U, Ordinanza n. 9288 del 25/06/2002 (Rv. 555353 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Beni demaniali - Uso esclusivo - Concessione a privati - Obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica relativi a quello di concessione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario o giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Distinzione - Devoluzione in ordine al rapporto di sub - concessione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555353-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il rapporto di sub - concessione fra il concessionario (nella specie la società aeroportuale, concessionaria dell'aerostazione passeggeri, merci e relative pertinenze) ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio (nella specie, di bar ristorante) - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, come accade, invece, quando, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub - concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio. In tal caso, infatti, opera la diversa regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)