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Sez. U, Sentenza n. 50 del 12/02/1999 (Rv. 523153 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni di beni e servizi pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie relative a violazione degli obblighi gravanti sulle parti - Inclusione - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni promossa dalla p.a. contro il concessionario a seguito di incendio dell'immobile concesso.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523153-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni o di servizi pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. (Nella specie l'amministrazione finanziaria faceva valere la responsabilità risarcitoria della controparte relativamente ai danni conseguenti ad un incendio subito dall'immobile demaniale).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)