Sez. 2, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024 (Rv. 671482-02)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)