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Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016 (Rv. 640947 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Legittimazione attiva rispetto ai crediti per prestazioni svolte dai singoli professionisti - Condizioni - Accordi fra gli associati - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640947-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)