Sez. 1, Sentenza n. 17630 del 10/08/2007 (Rv. 598687 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Pregiudizi o maggiori esborsi derivanti all'appaltatore dalla sospensione dei lavori - Tempestiva riserva - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Portata - Condizioni - Distinzione tra momento di configurabilità del pregiudizio e momento della sua quantificazione - Necessità - Sussistenza - Illegittimità della sospensione dei lavori - Momento di verificazione - Individuazione - Iscrizione della riserva tempestiva - Riferimento ai verbali di sospensione o di ripresa dei lavori o al registro di contabilità - Necessità - Sussistenza - Condizioni - Mancanza degli anzidetti verbali o del registro - Comunicazione tempestiva della riserva all'Amministrazione con atto scritto - Necessità - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, nel senso che, al riguardo, si deve distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Sicché, nell'eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, invece, vuoi nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della sospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all'iniziativa dell'appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto.
Riferimenti normativi: Reg. Sen. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Reg. Sen. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)