Sez. 4, Sentenza n. 1539 del 22/07/1985 Cc. (dep. 03/08/1985) Rv. 170220 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INDAGINI SULLA DELINQUENZA ASSOCIATA - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - INDAGINI SULLA DELINQUENZA ASSOCIATA - DICHIARAZIONI DEI COSIDDETTI PENTITI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La valutazione delle deposizioni dei cosiddetti "pentiti", nell'ambito di indagini processuali su fatti di delinquenza associata, politica o comune - oltre a non poter prescindere, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, né dall'analisi della personalità dell'autore della deposizione accusatoria né da un accurato esame delle spinte psicologiche che lo hanno indotto a collaborare con gli organi dello stato preposti alla ricerca e all'acquisizione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale - deve essere diretta a controllarne la attendibilità estrinseca, attraverso una rigorosa individuazione degli elementi oggettivi di riscontro. (Conf mass n 165534).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)