Sez. 5, Sentenza n. 2446 del 21/11/1982 Cc. (dep. 22/01/1983) Rv. 157026 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - INDICAZIONE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - INDICAZIONE - NECESSITÀ.*
In tema di motivazione del mandato di cattura, il nuovo testo dell'art. 264, secondo comma, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 532 del 1982, a differenza del testo abrogato, che richiedeva l'enunciazione "sommaria" dei motivi che determinano la emissione del provvedimento, esige che tale enunciazione sia "specifica". Perciò, per ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione, non è più sufficiente la generica indicazione della fonte dalla quale sono stati ricavati gli indizi di colpevolezza, o il richiamo, anch'esso generico, al tipo di prova acquisito. È invece necessario - anche per i provvedimenti restrittivi obbligatori - che, pur nei limiti posti dal segreto istruttorio e dall'art. 367 cod. proc. pen., sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa valorizzati e la possibilità di predisporre i necessari mezzi di difesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)