Sez. 1, Sentenza n. 1029 del 12/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169306 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER MERA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - NUOVA DISCIPLINA - CONTENUTO DELLE RISULTANZE ACQUISITE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO PER MERA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA.*
In tema di motivazione del mandato di cattura, il nuovo testo dell'art. 264, secondo comma, cod. proc. pen. (requisiti formali dei mandati), esige, a differenza del testo abrogato che richiedeva l'enunciazione sommaria dei motivi che determinavano l'emissione, che tale enunciazione sia specifica. Pertanto, per ritenere adempiuto l'Obbligo della motivazione non è sufficiente la semplice indicazione delle fonti di prova da cui sono stati ricavati gli indizi di colpevolezza, ma occorre che sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa. (fattispecie relativa ad annullamento di ordine di cattura ed ordinanza di conferma che, senza far riferimento al contenuto del materiale probatorio valorizzato, si erano limitati ad indicare le fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni dei testi e dell'imputato). (Conf mass n 157026; (Conf mass n 158876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)