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Sez. 6, Sentenza n. 12517 del 26/01/2026 Cc. (dep. 02/04/2026) Rv. 289759-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Annullamento con rinvio del decreto di conferma emesso dalla Corte di appello - Giudizio di rinvio - Termine previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decorrenza - Indicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289759-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il termine di un anno e sei mesi entro cui deve intervenire, ex art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la decisione della Corte di appello, nel giudizio di rinvio instaurato a seguito dell'annullamento del decreto di conferma della confisca, decorre "ex novo" dal deposito della sentenza rescindente, essendo soggetta l'intera

fase di legittimità a termini meramente ordinatori e risultando definito l'àmbito del nuovo giudizio di appello solo con il deposito della motivazione della sentenza di annullamento.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)