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Sez. 6, Sentenza n. 2385 del 11/10/2017 Cc. (dep. 19/01/2018) Rv. 272231 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Annullamento con rinvio del decreto di conferma emesso dalla corte di appello - Giudizio di rinvio - Applicabilità del termine previsto dall'art. 27, d.lgs. n. 159 del 2011.
Stato
decisa il 2017-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272231-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di annullamento con rinvio al grado di appello del decreto di conferma della confisca, nel giudizio di rinvio, in assenza di un'espressa disciplina normativa, trova applicazione il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che decorre "ex novo" dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio. (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'annullamento del provvedimento emesso in grado di appello comportante il regresso alla fase di primo grado, l' annullamento con rinvio al giudice d'appello non elimina la confisca ove disposta, ma solo la sua conferma ed ha escluso la possibilità di considerare nel calcolo del termine di un anno e sei mesi il periodo già trascorso durante la precedente fase di appello, non essendo applicabile analogicamente la disciplina relativa al termine massimo di durata della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)