Sez. 1, Sentenza n. 19357 del 19/03/2019 Cc. (dep. 07/05/2019) Rv. 275810 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca - Annullamento senza rinvio del decreto di inammissibilità dell’appello avverso il decreto di confisca - Ulteriore giudizio di secondo grado - Termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Decorrenza - Indicazione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di annullamento senza rinvio del decreto di inammissibilità dell'appello proposto avverso il decreto di confisca, nell'ulteriore giudizio di secondo grado, radicatosi a seguito della trasmissione degli atti da parte della Corte di cassazione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, decorre "ex novo" dal deposito della sentenza di annullamento. (In motivazione la Corte ha chiarito che la sentenza di annullamento, con o senza rinvio, non travolge il provvedimento di confisca, ma soltanto la sua conferma, e comporta la rinnovazione della fase volta alla verifica della sua fondatezza, con conseguente decorrenza di un nuovo termine entro il quale deve essere compiuta dal giudice di appello).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 617, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)