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Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 19/01/2006 (Rv. 586530 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado - Danno da fatto illecito - Potere del giudice di appello di liquidarla in assenza di specifica conclusione - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di espropriazione per pubblica utilità.
Stato
decisa il 2006-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586530-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Il giudice di appello può liquidare la svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado per il risarcimento del danno da fatto illecito, perché, salva espressa volontà contraria, tale svalutazione può ricomprendersi nel "petitum" originario. (Nella fattispecie, la S.C., cassando la sentenza di appello - che non aveva applicato tale principio - e decidendo nel merito, ha riconosciuto al ricorrente, sull'importo già liquidatogli a titolo di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla sentenza di primo grado e sino alla data dell'effettivo pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)