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Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 06/04/1998 (Rv. 514288 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Intervenuta dalla sentenza di primo grado a quella di secondo - Danno da fatto illecito - Potere del giudice di appello di liquidarla in assenza di specifica conclusione - Sussistenza - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514288-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Il giudice di appello può liquidare la svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado e fino alla decisione di quella di secondo grado per il risarcimento del danno da fatto illecito perché, salva espressa volontà contraria - come nel caso di richiesta di conferma della liquidazione già effettuata, e non genericamente della sentenza di primo grado - la svalutazione medio tempore intervenuta può ricomprendersi nel petitum originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)