Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 06/04/1998 (Rv. 514288 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Intervenuta dalla sentenza di primo grado a quella di secondo - Danno da fatto illecito - Potere del giudice di appello di liquidarla in assenza di specifica conclusione - Sussistenza - Limiti - Ragioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Il giudice di appello può liquidare la svalutazione monetaria successiva alla sentenza di primo grado e fino alla decisione di quella di secondo grado per il risarcimento del danno da fatto illecito perché, salva espressa volontà contraria - come nel caso di richiesta di conferma della liquidazione già effettuata, e non genericamente della sentenza di primo grado - la svalutazione medio tempore intervenuta può ricomprendersi nel petitum originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)