Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 05/04/1990 (Rv. 466425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI.*
Poiché l'Obbligo del risarcimento del danno ha natura di debito di valore, il giudice di appello deve, anche d'ufficio, tenere conto della svalutazione monetaria verificatasi dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, eccetto il caso in cui il danneggiato, chiedendo la conferma della liquidazione eseguita dal primo giudice, abbia manifestato una volontà incompatibile con l'inclusione degli effetti della svalutazione monetaria nell'oggetto del riesame. (V 198/89, mass n 461411; (V 5465/88, mass n 460072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)