diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 21/10/1981 (Rv. 416209 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DIRITTI SPETTANTI ALL'AFFITTUARI DEL FONDO PER I FRUTTI NON PERCEPITI E PER I MIGLIORAMENTI - INCLUSIONE NELLA INDENNITÀ ATTRIBUITA AL PROPRIETARIO ESPROPRIATO - CONSEGUENZE - CREDITO DELL'AFFITTUARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO PER LA PARTE DI INDENNITÀ A LUI SPETTANTE - PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416209-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DIRITTI SPETTANTI ALL'AFFITTUARI DEL FONDO PER I FRUTTI NON PERCEPITI E PER I MIGLIORAMENTI - INCLUSIONE NELLA INDENNITÀ ATTRIBUITA AL PROPRIETARIO ESPROPRIATO - CONSEGUENZE - CREDITO DELL'AFFITTUARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO PER LA PARTE DI INDENNITÀ A LUI SPETTANTE - PRESCRIZIONE.*

Nel sistema dell'espropriazione per pubblica utilità disciplinato dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 si segue il criterio della liquidazione di una indennità unica, con la quale vengono soddisfatti tutti i diritti afferenti l'immobile espropriato ivi compresi quelli spettanti all'affittuario sia per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto, sia per i miglioramenti eseguiti sul fondo. Pertanto, l'affittuario - il quale abbia visto liquidate le voci relative ai frutti non percepiti ed ai miglioramenti da lui apportati al fondo nell'unica indennità espropriativa attribuita al proprietario che abbia curato i suoi interessi con la dovuta diligenza, - può ottenere dal proprietario il pagamento della parte d'indennità relativa al mancato raccolto dei frutti ed ai miglioramenti eseguiti nel fondo. Tale credito, che ha il suo titolo nel rapporto obbligatorio di affittanza intercorrente fra le parti, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)