Sez. 2, Sentenza n. 9226 del 04/05/2005 (Rv. 581191 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE | Possesso "solo animo" - Condizioni - Possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa - Necessità - Fattispecie.
POSSESSO - CONSERVAZIONE
In tema di conservazione del possesso o della detenzione "solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità del bene. (Nella specie, l'affittuario di un'azienda alberghiera aveva agito lamentando di esserne stato spogliato dal concedente, al quale aveva conferito il mandato per la gestione della relativa impresa; la domanda di reintegra era stata accolta sul rilievo che il ricorrente, continuando a detenere "solo animo" l'azienda mediante la detenzione o sub - detenzione esercitata nell'interesse suo dal mandatario, ne aveva conservato l'effettiva disponibilità, essendo in grado di ripristinare in ogni momento il potere di fatto sulla cosa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)