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Sez. 2, Sentenza n. 5444 del 04/06/1999 (Rv. 527013 - 01)

POSSESSO - CONSERVAZIONE | Fondo - Omessa coltivazione - Irrilevanza - Condizioni - Disponibilità virtuale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527013-01

POSSESSO - CONSERVAZIONE

La mancanza di coltivazione di un fondo, disgiunta dall'acquisto del possesso di esso da parte di terzi, non può configurarne l' abbandono perché il possesso di un bene, in relazione alla sua natura economico - sociale, può continuare anche virtualmente, purché sia possibile ripristinare il rapporto materiale quando il possessore lo voglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)