Sez. U, Sentenza n. 4621 del 26/04/1991 (Rv. 471867 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Opposizione a decreto ingiuntivo - Originaria carenza di autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del Comune - Sopravvenienza dell'autorizzazione in corso di causa - Sanatoria "ex tunc" - Sopravvenienza dell'autorizzazione dopo la scadenza del termine per proporre opposizione - Irrilevanza.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
Anche con riguardo ad opposizione a decreto ingiuntivo, l'originaria carenza di autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del Comune, resa dal competente organo collegiale (per i Comuni della Sicilia, la giunta municipale, nelle materie di sua pertinenza, senza necessità di ratifica del consiglio), è sanata "ex tunc" dalla sopravvenienza dell'autorizzazione medesima in corso di causa, quindi pure dopo la scadenza del termine per detta opposizione, vertendosi in tema di condizione di efficacia, non di requisito di validità della costituzione in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 81 bis, Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)