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Sez. 1, Sentenza n. 5585 del 23/06/1997 (Rv. 505377 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Mancata autorizzazione al sindaco da parte della giunta - Difetto di presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505377-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

La mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al sindaco, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (pur nel testo modificato dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81), incide sulla capacità processuale del comune e si risolve nel difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, che deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione sottoscritto da avvocato al quale la procura sia stata rilasciata dal sindaco in difetto di autorizzazione da parte della giunta (nel caso di specie il S.C. ha ritenuto le disposizioni sopra richiamate applicabili anche nelle controversie nelle quali è parte un comune siciliano, in mancanza di una specifica disciplina regionale successiva alla legge sulle autonomie locali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)