Sez. L, Sentenza n. 3449 del 13/04/1994 (Rv. 486147 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Attinenza alla "legitimatio ad processum" - Portata - Rilascio o produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Effetti.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
L'autorizzazione al giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo; essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta - con effetto retroattivo convalidante l'attività processuale svolta in precedenza - anche nel corso del giudizio e pure dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione o l'opposizione a decreto ingiuntivo, restando escluso, negli ultimi due casi anzidetti, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitività dell'ingiunzione fatta oggetto d'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)