Sez. 4, Sentenza n. 5112 del 09/03/1972 Ud. (dep. 19/07/1972) Rv. 121618 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - NOTIFICA DI ATTI REDATTI IN LINGUA ITALIANA E DIFENSORE DOMICILIATARIO APPARTENENTE A GRUPPO ETNICO ITALIANO DI LINGUA TEDESCA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - NOTIFICA DI ATTI REDATTI IN LINGUA ITALIANA E DIFENSORE DOMICILIATARIO APPARTENENTE A GRUPPO ETNICO ITALIANO DI LINGUA TEDESCA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Non sono affetti da nullita gli Atti processuali redatti in lingua italiana quando essi siano notificati al difensore domiciliatario di nazionalita italiana, ma appartenente a gruppo etnico di lingua tedesca in quanto questi, adoperando normalmente per ragioni della sua professione la lingua italiana, trovasi in condizione di rendersi conto del contenuto di detti Atti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 103 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)