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Sez. L, Sentenza n. 2072 del 24/03/1986 (Rv. 445276 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERI PREVISTI DAGLI ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445276-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - CALCOLO - CRITERI PREVISTI DAGLI ARTT. 2120 E 2121 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Anche la Determinazione della buonuscita del personale autoferrotramviario, di cui all'art. 1 R.d. n. 148 del 1931 e alla contrattazione collettiva ivi richiamata, va effettuata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva che - avendo i caratteri dell'obbligatorietà, della continuità e della determinatezza (o determinabilità) - rientri nella nozione di retribuzione normale o di fatto. (V 1480/85, mass n 439494; (V 2959/80, mass n 406705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)