Sez. L, Sentenza n. 6862 del 10/08/1987 (Rv. 455057 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - BASE DAL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - ONNICOMPRENSIVITÀ - CONSEGUENZA - ART. 6 DEL CCNL DEL 23 LUGLIO 1976 - COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA PREDETTA BASE - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE CON O SENZA DIRITTO A PENSIONE - BASE DAL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - ONNICOMPRENSIVITÀ - CONSEGUENZA - ART. 6 DEL CCNL DEL 23 LUGLIO 1976 - COMPENSO PER LAVORO NOTTURNO CONTINUATIVO - INCLUSIONE NELLA PREDETTA BASE - NECESSITÀ.*
Il principio, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, che la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita spettante al personale autoferrotranviario senza diritto a pensione deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo all'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, attesane l'ancor più accentuata natura di retribuzione differita. Consegue che, in relazione agli artt. 6 e 24 del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, la questione interpretativa del citato art. 6, circa l'includibilità o meno del compenso per lavoro notturno continuativo fra le "competenze accessorie a carattere fisso e continuativo" componenti la retribuzione da prendere a base del calcolo della detta indennità di buonuscita contrattuale, deve essere risolta in senso positivo, in conformità al suindicato ed inderogabile criterio di onnicomprensività. (V 2072/86, mass n 445276; (V 6244/85, mass n 443366; (V 5609/85, mass n 442800; (V 3140/85, mass n 440834; (V 2436/85, mass n 440277; (V 5937/84, mass n 437597; (V 4058/83, mass n 429017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)