Sez. 5, Sentenza n. 11105 del 07/05/2008 (Rv. 603414 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Disposizioni agevolative in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di INVIM - Applicabilità agli enti territoriali - Norme eccezionali - Applicabilità analogica ad enti non territoriali, sia pur strumentali ad enti territoriali - Esclusione - Fattispecie relativa ad un ente regionale per il diritto allo studio universitario.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Le disposizioni agevolative che in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale (art. 1, comma 5, della Tariffa, parte I^, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) ed in materia di INVIM (art. 25, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), richiedono, per la fruizione del beneficio, la qualità di "ente territoriale" del destinatario del trasferimento, quanto alle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, e di entrambi i contraenti, quanto all'esenzione INVIM, in considerazione della peculiare natura di tali enti, per i quali il territorio non delimita semplicemente la sfera di competenza, ma ne configura l'elemento costitutivo, e che sono investiti della cura di interessi tendenzialmente diffusi su tutto il territorio di loro pertinenza. Trattandosi di nome agevolative, come tali aventi carattere eccezionale, non possono trovare applicazione con riferimento ad enti pubblici non territoriali, neppure nel caso in cui si tratti di enti strumentali ad enti territoriali. (Nella specie, trattavasi di un ente regionale per il diritto allo studio universitario).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)