Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 30/05/2005 (Rv. 581324 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE | Agevolazioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 - Ambito di applicazione - Formalità eseguite a favore di enti pubblici - Beneficio - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE
In tema d'imposte ipotecarie, l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 - che è norma agevolativa e, come tale, eccezionale e non suscettibile d'interpretazione analogica - dispone che non sono soggette all'imposta le formalità d'iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite "nell'interesse dello Stato"; tale espressione può essere interpretata soltanto nel senso, desumibile dalla lettera, oltre che dalla "ratio", della disposizione, di formalità eseguite a favore dello Stato, inteso nella sua accezione territoriale centrale e nazionale, non anche a favore d'enti pubblici che perseguano finalità di pubblica utilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)