Sez. 5, Sentenza n. 13069 del 15/06/2011 (Rv. 618375 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Istituto di studio universitario (ISU) - Somministrazione di vitto ed alloggio agli studenti universitari - Esenzione ex art. 10, n. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, le prestazioni di somministrazione di vitto ed alloggio erogate a studenti universitari da Istituti di studio universitario (ISU) (nella specie quello di Pavia), istituiti in base alla legge reg. Lombardia 25 novembre 1994, n. 33, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 10, n. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ricorrendo il collegamento funzionale fra le attività dell'ISU e l'Università degli studi, poiché, in base alla normativa regionale citata, i servizi erogati agli studenti sono in relazione di strettissima complementarietà e strumentalità rispetto all'attuazione del diritto allo studio e quindi allo svolgimento di istruzione universitaria e di formazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 vicies CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 25/11/1994 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)