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Sez. 1, Sentenza n. 20229 del 04/04/2013 Cc. (dep. 10/05/2013) Rv. 256168 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito ai sensi dell'art.6 d.P.R. n. 115 del 2002 - Procedimento di prevenzione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256168-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Anche dopo la formulazione introdotta dall'art.6 d.P.R. n.115 del 2002, che fa riferimento a "l'interessato" e non più al "condannato", l'istituto della remissione del debito concerne esclusivamente le spese relative alla condanna nel processo penale e, pertanto, non trova applicazione in relazione a spese poste a carico del terzo interessato nel procedimento di prevenzione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 204 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)