Sez. U, Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc. (dep. 12/01/2012) Rv. 251265 - 01
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese processuali - Contestazioni - Questioni di giurisdizione o di competenza - Riparto tra giudice penale e civile - Criteri.
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
La domanda del condannato che, senza contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna) l'errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione "ex" art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando a tal fine l'attribuibilità alla statuizione di detta condanna della natura di sanzione economica accessoria alla pena. (La Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude, di per sè, la riproposizione della stessa istanza al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione forzata). (Vedi Corte cost., sent. n. 98 del 1998 ed ord. n. 57 del 2001). (Vedi Sez. U. civ., ord. n. 10959 del 2005, e sent. n. 19161 del 2009).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 com. 1, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1294, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 209, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)