Sez. 2, Sentenza n. 27037 del 27/03/2012 Cc. (dep. 10/07/2012) Rv. 253404 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca - Terzo interessato alla restituzione del bene - Ricorso del difensore non munito di procura speciale - Inammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca; né a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)