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Sez. 1, Sentenza n. 265 del 13/01/1981 (Rv. 410681 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) - INVENZIONE DOVUTA A PIU AUTORI - CONSENSO UNANIME DEI CONTITOLARI DEL BREVETTO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTITOLARI.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410681-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - LICENZA D'USO (CON ESCLUSIVA E SENZA ESCLUSIVA) - INVENZIONE DOVUTA A PIU AUTORI - CONSENSO UNANIME DEI CONTITOLARI DEL BREVETTO - NECESSITA - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTI I CONTITOLARI.*

Ai sensi dell'art 1108 cod civ, richiamato dall'art 20, primo comma del RD 29 giugno 1939, n 1127, disciplinante le invenzioni industriali, il contratto di licenza d'uso dei diritti derivanti da un'invenzione brevettata dovuta a piu autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di convenzione con durata ultranovennale, anche nell'ipotesi di concessione al licenziatario dell'esclusiva, poiche questa priva i suddetti contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, loro spettante in virtu del primo comma dell'art 1108 citato. In conseguenza, nella predetta ipotesi trattandosi di contratto con parte complessa, cioe formata da piu soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale il regime di esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i contitolari del brevetto, conferisce carattere di indivisibilita all'oggetto del contratto e, pertanto, determina unita di interessi tra i predetti, si configura la necessita che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile da esso disciplinata. (V 5041/77, mass n 388648; (V 2922/74, mass n 371360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)