Sez. L, Sentenza n. 24 del 12/01/1985 (Rv. 438229 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DA QUESTO ISTITUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - CONTROVERSIA RELATIVA PROMOSSA DA QUESTO ISTITUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
La controversia promossa dall'i.N.A.I.L. - nell'Esercizio dell'Azione di regresso di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - contro il datore di lavoro dell'infortunato rientra fra le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria regolate dagli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ., alle quali, in virtù dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (V 2463/83, mass n 427333; (V 5706/81, mass n 416395; (Conf 5693/77, mass n 389209).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)