Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 29/10/1981 (Rv. 416395 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INFORTUNIO SUL LAVORO - AZIONE DELL'INAIL PER IL CONSEGUIMENTO DEL RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALL'INFORTUNATO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO ESTRANEO AL RAPPORTO ASSICURATIVO, RESPONSABILE DELLO INFORTUNIO - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - CONTESTAZIONE DELLE QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INFORTUNIO SUL LAVORO - AZIONE DELL'INAIL PER IL CONSEGUIMENTO DEL RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALL'INFORTUNATO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO ESTRANEO AL RAPPORTO ASSICURATIVO, RESPONSABILE DELLO INFORTUNIO - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - CONTESTAZIONE DELLE QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Allorquando l'Inail agisce per il rimborso di quanto corrisposto all'infortunato sul lavoro, o ai suoi superstiti, nei confronti di terzi estranei al rapporto assicurativo, i quali siano risultati in Sede penale o possano risultare in Sede civile responsabili dello infortunio alla stregua delle comuni norme sulla responsabilità per danni, l'ente suddetto agisce in base al disposto dell'art. 1916 cod.civ., poiché esercita in via surrogatoria i diritti risarcitori dell'assicurato, e pertanto la relativa controversia non ha natura previdenziale. Tale natura, invece, deve essere riconosciuta alla controversia quando l'Azione venga proposta, a norma degli artt. 10 e 11 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, nei confronti del datore di lavoro, quale parte del rapporto assicurativo (con la conseguente inapplicabilità della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742), restando irrilevante al fine della qualificazione della controversia e, quindi, della non operatività dell'indicata sospensione dei termini, la circostanza che il convenuto contesti la propria qualità di datore di lavoro, in quanto tale contestazione attiene al fondamento della domanda nel merito e non alla legitimatio ad causam del convenuto, ravvisabile quest'ultima sulla sola base dell'attribuzione, da parte dell'attore, della soggettività passiva del rapporto giuridico dedotto in causa. (Conf 3380/80, mass n 407187, sulla prima parte; (Conf 1575/78, mass n 390967, sulla prima parte; (Conf 5693/77, mass n 389209, sulla seconda parte; (Conf 4412/76, mass n 383130, sulla prima parte; (Conf 3531/75, mass n 377716, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)