Sez. 5, Sentenza n. 775 del 21/12/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162396 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SPECIALE PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - SPECIALE PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Con la sentenza emessa al termine della speciale procedura regolata dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("modifiche al sistema penale") il giudice dichiara estinto il reato. Quest'ultima pronuncia rientra tra le formule di proscioglimento, che, quanto alle spese processuali, non comporta alcun Onere a carico dell'imputato. (contra mass n 159900; (contra mass n 159899; (contra mass n 154911; (contra mass n 154600, nel senso che trattasi di sentenza di condanna).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)