Sez. L, Sentenza n. 1024 del 09/02/1996 (Rv. 495786 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO | Iscrizione del registro dei praticanti - Dichiarazione del direttore comprovante l'inizio della pratica - Necessità - Natura - Atto dovuto - Omissione - Conseguenze -.
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La dichiarazione del direttore comprovante l'inizio della pratica giornalistica configura un "atto dovuto" cui è subordinata l'iscrizione nel registro dei praticanti, la quale è a sua volta indispensabile, insieme con altri requisiti (tra cui l'esito favorevole della prova d'idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69), per ottenere l'iscrizione nel registro dei professionisti, accedendo così alla professione giornalistica. Pertanto, l'omissione dell'atto suindicato è sufficiente, quale fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, a legittimare la condanna generica al risarcimento del danno, essendo riservato al giudice della liquidazione l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 29 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 31 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 32 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)