Sez. 1, Sentenza n. 1967 del 20/03/1986 (Rv. 445205 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE COMPROVANTE L'EFFETTIVO INIZIO DELLA PRATICA - NATURA - ATTO DOVUTO - SPECIFICAZIONE IN ESSA CONTENUTA DI NON ESSERE IL DIRETTORE AUTORIZZATO A RILASCIARE LA DICHIARAZIONE IN VIA AUTONOMA IN BASE A "DISPOSIZIONI AZIENDALI" - IRRILEVANZA.*
STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE COMPROVANTE L'EFFETTIVO INIZIO DELLA PRATICA - NATURA - ATTO DOVUTO - SPECIFICAZIONE IN ESSA CONTENUTA DI NON ESSERE IL DIRETTORE AUTORIZZATO A RILASCIARE LA DICHIARAZIONE IN VIA AUTONOMA IN BASE A "DISPOSIZIONI AZIENDALI" - IRRILEVANZA.*
Per il combinato disposto degli artt. 33 e 34 della legge n. 69 del 1969 la iscrizione nel "registro dei praticanti" per la professione di giornalista è subordinata alla presentazione della dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica. Tale dichiarazione, che costituisce "atto dovuto" (a norma dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115, contenente regolamento per l'esecuzione della legge del 1963 n. 69), non trova limite alla sua efficacia nella specificazione (in essa eventualmente contenuta) di non essere il direttore stesso autorizzato a rilasciare la dichiarazione in via autonoma in base a "Disposizioni aziendali", atteso che una siffatta indicazione non incide sull'attestazione circa l'avvenuta pratica giornalistica.*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)