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Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 11/05/1990 (Rv. 467065 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467065-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DI NUOVE QUESTIONI - INAMMISSIBILITÀ.*

L'atto d'appello, davanti alla commissione tributaria di secondo grado, non si sottrae al principio generale, secondo cui i motivi del gravame segnano i limiti del riesame, con la conseguenza che, nel corso del giudizio davanti a detta commissione, ovvero nelle successive fasi d'impugnazione, resta precluso alla parte appellante di sollevare nuove questioni, non rilevabili di ufficio, le quali esigano ulteriori accertamenti ed implichino un ampliamento del dibattito. (V 4991/87, mass n 453610; (V 3540/84, mass n 433546).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)