Sez. 3, Sentenza n. 10016 del 15/11/1996 (Rv. 500559 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Locazione di immobili - Proroga del contratto sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado e dedotta solo in comparsa conclusionale - Sentenza di condanna al rilascio - Impugnazione del conduttore - Deduzione della proroga con i motivi d'appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE
Il conduttore che impugna la sentenza di condanna al rilascio di immobile ha l'onere di formulare con i motivi d'appello, ai sensi degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della proroga del contratto, invocata invece in comparsa conclusionale di secondo grado, in base ad una legge sopravvenuta già nel corso del giudizio di primo grado; infatti il potere - dovere del giudice di cercare la norma astratta applicabile non comprende quello di dichiarare di ufficio sottoposto al regime vincolistico il contratto di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)