Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 01/03/1984 (Rv. 433546 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI "ORTOVIVAISTA" - PROVENTI RELATIVI - REDDITO AGRARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI "ORTOVIVAISTA" - PROVENTI RELATIVI - REDDITO AGRARIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel vigore del testo unico sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, i proventi derivanti da attività di manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, quale quella di "ortovivaista", non integrano un reddito commerciale, tassabile con imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 81 del citato decreto, ma configurano un reddito agrario, secondo la previsione del precedente art. 65, ove concorra la duplice condizione del diretto collegamento dei proventi medesimi con la coltivazione del fondo, in quanto utilizzato come suolo produttivo e non come area per l'impianto di opificio, nonché del mantenimento della suddetta attività nei limiti della normale e naturale potenzialità del fondo stesso. (V 1833/82, mass n 419671; (V 2993/80, mass n 406744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)