Sez. 3, Sentenza n. 1146 del 29/10/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116214 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO INTEGRALE - SINTOMO DI RESIPISCENZA DEL COLPEVOLE - RINUNZIA O RIFIUTO DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA - RIFIUTO - CONDIZIONI PER L'OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO INTEGRALE - SINTOMO DI RESIPISCENZA DEL COLPEVOLE - RINUNZIA O RIFIUTO DEL SOGGETTO PASSIVO - IRRILEVANZA - RIFIUTO - CONDIZIONI PER L'OPERATIVITA DELL'ATTENUANTE.*
L'integrale risarcimento del danno, agli effetti dell'attenuante ex n 6, ipotesi prima, dell'art 62 cod pen, deve essere considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili, quanto in funzione della condotta del colpevole successiva alla commissione del reato, quale sintomo della sua resipiscenza e di attenuata capacita a delinquere. Cio posto, non puo attribuirsi alla volonta del soggetto passivo (in caso di reati in pregiudizio di minorì dei loro genitori che validamente possono evidenziare tale volonta) alcuna efficacia, con la conseguenza che, ne la rinunzia al risarcimento puo assumersi come equivalente di esso, ne il rifiuto dello stesso puo nuocere al colpevole. Tuttavia, in caso di rifiuto, perche sia operativa l'attenuante, il colpevole deve provare la sua precisa ed inequivocabile intenzione di risarcire il dannĂ² deve, cioe, dimostrare d'avere fatto offerta reale della somma dovuta, o nelle forme rituali ex art 1206 e segg cod civ seguite dal relativo deposito, ovvero in modo irrituale da cui, peraltro, emerga che tali somme siano state poste a disposizione dell'offeso, effettivamente ed incondizionatamente. (V 112481, 112370, 111585, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)