Sez. 1, Sentenza n. 18748 del 17/09/2004 (Rv. 578400 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Limiti temporali nel procedimento dinanzi al giudice di pace.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, al principio secondo il quale il rinvio della causa è previsto soltanto come eventuale, potendo quel giudice invitare le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa anche alla prima udienza (art.321 cod. proc. civ.) consegue che, ove in tale udienza sia stata prodotta una scrittura privata e siano altresì state precisate le conclusioni (senza che nessuna delle parti abbia chiesto un rinvio per esame), il relativo disconoscimento (che deve avvenire "nella prima udienza o nella prima risposta successiva" alla produzione, ex art.215 cod. proc. civ.)non può - che ritenersi definitivamente precluso, in quanto esso avrebbe potuto trovar luogo soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, costituendo tale "momento" processuale, di necessità (e segnatamente in assenza di un'"udienza successiva"), la "prima risposta successiva alla produzione", utile alla contestazione "de qua".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)