Sez. 2, Sentenza n. 29909 del 22/12/2008 (Rv. 605961 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio - Prima udienza successiva alla produzione - Identificazione in senso cronologico - Mancato compimento di attività processuale - Rilevanza - Esclusione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)