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Sez. 2, Sentenza n. 6823 del 15/12/1988 (Rv. 461081 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461081-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - REQUISITI.*

Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione; pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio "si contesta la documentazione prodotta" o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare "di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione" secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 214 cod. proc. civ.. (V 3655/87, mass n 452593; (V 5599/86, mass n 448087; (V 5466/86, mass n 447987; (V 1245/84, mass n 433383; (V 3409/80, mass n 407233; (V 6475/79, mass n 403207).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)