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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14153 del 23/06/2014 (Rv. 631730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO | Querela di falso - Proposizione dinanzi alla Corte d'appello in fase d'appello - Rimessione delle parti al tribunale ex art. 355 cod. proc. civ. - Impugnabilità della sentenza da esso adottata - Con ricorso in cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO

Proposta ex art. 355 cod. proc. civ. querela di falso in grado di appello e rimessa la stessa al tribunale con ordinanza della corte di appello (quando essa reputi rilevante, a fini decisori, il documento denunciato di falso), la relativa sentenza, poiché resa all'esito di un giudizio a tutti gli effetti di primo grado, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione, che se ugualmente proposto va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)