Sez. 3, Sentenza n. 15699 del 08/11/2002 (Rv. 558338 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO | Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro di tali presupposti - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - ObbligatorietĂ - Indagine preliminare del giudice di merito - Rilevanza del documento - Valutazione - IdoneitĂ , in astratto, delle prove ad infirmare l'efficacia probatoria del documento - Inclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO
Il giudice d'appello non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio e, ove questa indagine abbia esito positivo, sospendere il giudizio e fissare alle parti il termine per detta riassunzione; tale valutazione comprende l'esame della questione se i mezzi di prova offerti siano idonei, astrattamente considerati ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento impugnato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)