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Sez. 5, Sentenza n. 15853 del 13/08/2004 (Rv. 575594 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Ex. D.L. n. 79 del 1997 conv., con mod., nella legge n. 140 del 1997 - Art. 9 bis, comma settimo - Interpretazione di disposizioni vigenti - Enunciazione.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575594-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 9-<bis>, D.L. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, il comma settimo, il quale stabilisce che, in caso di definizione della lite pendente restano comunque dovute le somme il cui pagamento รจ previsto dalle vigenti disposizioni di legge, va interpretato intendendo per <vigenti disposizioni> quelle in vigore alla data dell'atto che ha dato origine alla pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)